I 30 firmatari sostengono gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e il raggiungimento della neutralità netta delle emissioni di gas serra nell’Unione Europea (UE) entro…
I 30 firmatari sostengono gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e il raggiungimento della neutralità netta delle emissioni di gas serra nell’Unione Europea (UE) entro il 2050. Per conseguire questo obiettivo saranno necessarie azioni decisive per decarbonizzare il trasporto stradale, accompagnate da miglioramenti delle politiche che incentivino l’innovazione e favoriscano ulteriormente gli investimenti nelle tecnologie pulite. In questo contesto, la normativa sulla CO₂ per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri (ovvero per gli autoveicoli leggeri), la Direttiva sulle Energie Rinnovabili (RED) e l’ETS II costituiscono degli strumenti fondamentali.
I firmatari sostengono un approccio tecnologicamente neutrale, in cui la mobilità elettrica rappresenti il percorso principale per la decarbonizzazione degli autoveicoli leggeri. Pertanto, chiediamo una flessibilità maggiore negli standard di riduzione delle emissioni di CO₂. Oltre alla mobilità elettrica, i carburanti rinnovabili svolgeranno un ruolo indispensabile nel raggiungimento degli obiettivi climatici e, di conseguenza, il loro contributo deve essere integrato anche all’interno degli standard di riduzione sulle emissioni di CO₂.
Ai fini della prossima revisione del regolamento sulle emissioni di CO₂ per gli autoveicoli leggeri, richiediamo congiuntamente l’introduzione delle seguenti modifiche:
Parità di trattamento tra veicoli nuovi e veicoli già in circolazione
Le normative climatiche devono essere applicate a tutti i veicoli. Mentre la normativa sulle emissioni di CO₂ si applica unicamente ai nuovi veicoli, la Direttiva sulle Energie Rinnovabili si estende ai carburanti impiegati tanto nei veicoli nuovi quanto in quelli già in circolazione. Per sfruttarne appieno il potenziale e stimolare gli investimenti lungo l’intera catena del valore, l’impiego dei carburanti rinnovabili deve essere riconosciuto anche nei veicoli nuovi, in quanto limitarne l’utilizzo ai veicoli già in circolazione indebolirebbe gli incentivi agli investimenti lungo tutta la catena del valore. Ǫuindi, una decarbonizzazione efficace sarà possibile solo se l’applicazione dei carburanti climaticamente neutrali verrà accettata allo stesso modo sia nei veicoli nuovi che in quelli già circolanti.
Introduzione di un Carbon Correction Factor (CCF)
Nell’attuale normativa sulle emissioni di CO₂, i veicoli con motori a combustione interna sono ancora considerati come alimentati al 100% da combustibili fossili, indipendentemente dal carburante effettivamente utilizzato. Ǫuesto approccio distorce la realtà, poiché il mix energetico dell’UE non è più interamente composto da fonti fossili. Secondo il database EU SHARES, la quota di carburanti rinnovabili nel mix di combustibili dell’UE ha già superato il cinque percento nel 2022. Un CCF deve tenere conto di questa quota reale e integrare in modo sistematico le effettive riduzioni delle emissioni
di CO₂ derivanti dai carburanti rinnovabili nella normativa. Ciò è necessario affinché la normativa rispecchi accuratamente i reali progressi del settore dei carburanti e renda visibile il contributo delle energie rinnovabili alla tutela del clima. In termini pratici, ciò significherebbe che il valore ufficiale delle emissioni di CO₂ di un veicolo verrebbe ridotto in proporzione alla quota di carburanti rinnovabili presente nel mix energetico dell’UE, come riportato nel database SHARES. Ad esempio, con una quota del cinque percento di carburanti rinnovabili, un veicolo che emette 100 grammi di CO₂ verrebbe contabilizzato come se ne emettesse solo 95.
Riconoscimento dei veicoli alimentati esclusivamente con carburanti rinnovabili come veicoli a zero emissioni
I veicoli alimentati esclusivamente con carburanti rinnovabili1 devono essere riconosciuti come veicoli a zero emissioni, esattamente come avviene per i veicoli elettrici a batteria e a celle a combustibile.
Anche la tassazione e gli oneri applicati a valle per i veicoli alimentati esclusivamente con carburanti rinnovabili dovrebbero essere allineati a quelli dei veicoli elettrici a batteria. È fondamentale che i veicoli alimentati esclusivamente con carburanti rinnovabili possano essere immessi sul mercato già poco dopo la revisione e quindi prima del 2030, in quanto non c’è alcun motivo basato su fatti per rinviarne l’introduzione fino al 2035. Al contrario, l’apertura anticipata del mercato darebbe un impulso decisivo agli investimenti, oggi urgentemente necessari, nella produzione, nelle infrastrutture, nello sviluppo dei veicoli e nella produzione di carburanti rinnovabili, garantendo una domanda stabile nel lungo periodo per questo tipo di carburanti.
Introduzione di una definizione giuridica unitaria dei carburanti rinnovabili
È necessaria una definizione giuridica europea vincolante per i carburanti rinnovabili. In linea di principio, tutti i carburanti ammissibili ai sensi della RED dovrebbero essere classificati come carburanti rinnovabili. La seguente definizione, allineata alla RED, dovrebbe essere inclusa nella normativa sulla riduzione delle emissioni di CO₂:
il termine “carburante rinnovabile” indica tutti i carburanti definiti dalla Direttiva sulle Energie Rinnovabili (UE) 2018/2001, a condizione che soddisfino i criteri di sostenibilità stabiliti da tale Direttiva e dagli atti delegati ad essa associati, e che, nella fase di produzione del carburante, venga fissata una quantità di CO₂ proveniente da biomassa, aria ambiente o fonti di carbonio riciclato pari a quella rilasciata durante la combustione nella fase di utilizzo. Tali carburanti comprendono carburanti rinnovabili e/o sintetici, quali biocarburanti, biogas, carburanti da biomassa, carburanti liquidi e gassosi rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) o carburanti da carbonio riciclato (RCF).
Una definizione chiara e pratica genererà certezza giuridica e di investimento per produttori, operatori e utenti, costituendo il fondamento per la pianificazione, la certificazione e la contabilizzazione previste dalla normativa CO₂ relativa agli autoveicoli leggeri.
1 Alla Commissione europea è stato inoltre affidato il compito di sviluppare una metodologia per l’omologazione dei veicoli pesanti alimentati esclusivamente con carburanti a zero emissioni nette di CO₂ – (UE) 2019/1242.
Graduale incremento dei requisiti di riduzione della CO₂ per i carburanti rinnovabili
Il livello minimo di riduzione della CO₂ richiesto per i carburanti rinnovabili deve essere incrementato in modo continuo e basato su parametri realistici. La revisione della normativa sulla riduzione delle emissioni di CO₂ dovrebbe quindi includere un considerando che stabilisca che la RED IV e le relative normative successive definiscano una traiettoria di lungo periodo per i nuovi impianti di produzione, garantendo che gli investimenti nelle strutture esistenti non vengano compromessi, mediante la definizione di un livello progressivo di riduzione delle emissioni. Tale traiettoria dovrebbe garantire una coerenza normativa con gli obiettivi climatici dell’UE nel lungo periodo, incentivando gli investimenti in nuovi impianti produttivi ad alta efficienza e sostenendo l’innovazione tecnologica nel comparto dei carburanti.
La concreta attuazione di questa disposizione dovrebbe successivamente essere inclusa nella revisione della RED e l’aggiornamento dei criteri sarà basato su valutazioni tecniche ed economiche, così da garantire sicurezza nella programmazione e e negli investimenti lungo tutta la catena del valore e sostenere la diffusione su larga scala dei carburanti climaticamente neutrali.
a cura di Redazione
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